OCCHIO ALLA NOTIFICA La contravvenzione nasce con l' accertamento dell' infrazione da parte di un agente di polizia municipale o di un pubblico ufficiale il quale compilerà poi un verbale che deve essere contestato al guidatore. La notifica può essere contestuale, in caso di contestazione immediata (cosa non più obbligatoria nella maggior parte dei casi), oppure al domicilio del trasgressore. Occhio a questo punto, perché i vizi formali di una volta sono ormai praticamente impossibili. Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell' organo accertatore secondo le modalità di legge o tramite l' invio di una raccomandata a/r (anche con corrieri privati convenzionati con i Comuni). E tra le modalità di legge che permettono il perfezionamento della notifica c' è ora anche la compiuta giacenza dell' atto presso la posta o la casa comunale. Non ritirare la raccomandata, dunque, non serve più a niente. L' unica cosa da controllare sono i tempi della notifica, che deve avvenire entro 90 giorni dall' identificazione dei trasgressori da parte dell' ente.
Una volta che abbiamo il verbale ci sono diverse strade. La prima, quella più semplice, è l' autotutela. Ovvero la richiesta di annullamento direttamente all' ente che ha redatto la multa. Ma questo è possibile solo in presenza di una palese illegittimità (auto non posseduta al momento dell' infrazione, ecc).
Una volta che abbiamo il verbale ci sono diverse strade. La prima, quella più semplice, è l' autotutela. Ovvero la richiesta di annullamento direttamente all' ente che ha redatto la multa. Ma questo è possibile solo in presenza di una palese illegittimità (auto non posseduta al momento dell' infrazione, ecc).
IL PREFETTO La seconda opzione è il ricorso al prefetto del luogo in cui è avvenuta la violazione. Il ricorso, tassativamente entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, può essere presentato: direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata a/r oppure all' ufficio o comando a cui appartiene l' organo accertatore, anche a mezzo raccomandata a/r. C' è anche la strada più moderna dell' invio telematico, via posta certificata (Pec) ma nasconde delle insidie. Molte prefetture infatti, malgrado l' obbligo di legge, non contemplano tale procedura e il ministero dell' Interno ha precisato che l' invio via pec va fatto o con la firma digitale autenticata o con il file pdf in allegato della firma in originale. Il rischio che il ricorso elettronico non vada a buon fine, insomma, c' è. Una volta arrivato a destinazione, comunque, il prefetto adotta entro 120 giorni un' ordinanza motivata con cui obbliga il ricorrente a pagare oppure, se ritiene il ricorso fondato, un' ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Trascorsi i 120 giorni il ricorso si intende accolto. Avvertenza importante: il ricorso di per sé non sospende i termini di pagamento per cui occorre chiedere espressamente nell' atto il congelamento dell' esecutività. Seconda avvertenza: i 120 giorni sono aleatori, poiché il prefetto ha circa 90 giorni di tempo per chiedere e ricevere la documentazione dal comando di polizia e altri giorni possono passare dall' ordinanza alla notifica.
IL GIUDICE DI PACE Contro la decisione del prefetto si può interpellare il giudice di pace. Ed ecco la terza strada, il giudice di pace giurisdizionalmente competente può essere infatti chiamato in causa anche in prima istanza, anche eventualmente per contestare i vizi formali di una cartella esattoriale successiva alla multa. Il termine per il ricorso al giudice di pace è di soli 30 giorni dalla notifica (sia per il verbale sia per la cartella). All' atto vanno allegati: l' atto contestato (multa, cartella esattoriale, ordinanza di rigetto del prefetto), gli eventuali documenti da depositare e la copia del documento d' identità del ricorrente, oltre le marche per il contributo unificato (43 euro sotto i 1.100 euro) e le spese di notifica. Anche qui occorre chiedere espressamente la sospensione dei termini. Quanto all' invio telematico, è possibile, ma una volta che il ricorso è stato iscritto a ruolo deve essere stampato e consegnato a mano o per raccomandata. Il giudice può accogliere in tutto o in parte il ricorso. In caso di rigetto ci si può appellare al tribunale ordinario. In caso di istanza di sospensione del pagamento il giudice dovrebbe fissare l' udienza entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, ma si tratta di termini ordinatori il cui rispetto trova di solito scarsa applicazione.
RICORRO O PAGO? Sono innumerevoli i motivi per cui si può ritenere opportuno contestare una multa. Tra i principali ricordiamo: vizio formale; doppio verbale; mancato rispetto tempi di notifica; apparecchi che rilevano le infrazioni (autovelox o tutor) non omologati; verbale incompleto o illeggibile, mancanza di segnaletica per gli autovelox, multa redatta da ausiliari per violazioni non di competenza.
Se il ricorso non vi sembra la strada giusta ci sono altre due strade. La prima è quella di usufruire dello sconto del 30%, in vigore dall' agosto del 2013, pagando la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione (se cadono di sabato o domenica, slitta la scadenza).
Occhio alle date di notifica, in caso di avviso di giacenza della raccomandata. Se il verbale viene ritirato alla posta entro 10 giorni dall' avviso i 5 giorni si calcolano per intero. Altrimenti iniziano a scalare. Dopo 15 giorni dall' avviso decade il diritto. Lo sconto non si può avere sulle multe che non beneficiano del pagamento in misura ridotta, quelle di natura penale, come la guida in stato di ebbrezza o che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
L' ultima possibilità, per le multe sopra i 200 euro, è quella della rateizzazione. Che spetta, però, solo ai trasgressori in condizioni di disagio economico con un reddito imponibile annuo fino a 10.628 euro innalzato di 1.032 per ogni famigliare a carico. La richiesta va fatta entro 30 giorni dalla notifica.
© Libero
Se il ricorso non vi sembra la strada giusta ci sono altre due strade. La prima è quella di usufruire dello sconto del 30%, in vigore dall' agosto del 2013, pagando la sanzione entro 5 giorni dalla contestazione (se cadono di sabato o domenica, slitta la scadenza).
Occhio alle date di notifica, in caso di avviso di giacenza della raccomandata. Se il verbale viene ritirato alla posta entro 10 giorni dall' avviso i 5 giorni si calcolano per intero. Altrimenti iniziano a scalare. Dopo 15 giorni dall' avviso decade il diritto. Lo sconto non si può avere sulle multe che non beneficiano del pagamento in misura ridotta, quelle di natura penale, come la guida in stato di ebbrezza o che prevedono la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
L' ultima possibilità, per le multe sopra i 200 euro, è quella della rateizzazione. Che spetta, però, solo ai trasgressori in condizioni di disagio economico con un reddito imponibile annuo fino a 10.628 euro innalzato di 1.032 per ogni famigliare a carico. La richiesta va fatta entro 30 giorni dalla notifica.
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