sabato 23 aprile 2016

Delirio scadenze sul canone: ora slittano, ma non per tutti

Per molti, ma non per tutti. Potrà sembrarvi incredibile, ma una bella fetta di contribuenti rischia di restare esclusa dallo slittamento delle scadenze per il canone in bolletta. Chi non possiede un televisore, salvo ulteriori colpi di scena, può stare relativamente tranquillo. Con il provvedimento dello scorso 21 aprile l’Agenzia delle entrate ha chiarito che al posto delle due scadenze prima previste, 30 aprile per il cartaceo e 10 maggio per l’online, l’invio delle dichiarazioni di esenzione dovrà avvenire entro il 16 gennaio per tutte le modalità di spedizione. In quel modo il contribuente potrà evitare di pagare il balzello a luglio con l’addebito automatico in bolletta.

Il problema riguarda tutti gli altri cittadini che, sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia nelle scorse settimane, non sono tenuti al pagamento del canone. Per essere più chiari, come recita il provvedimento del 24 marzo firmato dal direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, coloro che, pur essendo intestatari di utenza elettrica, sono esenti dal pagamento poiché «il canone è dovuto in relazione all’utenza intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica».
I casi, come si può vedere sul sito del Fisco, sono molti. Dai coniugi con due diverse utenze intestate, ai gentiori che pagano la bolletta per la casa del figlio, fino ai titolari di contratto elettrico di una abitazione data in affitto. In molti di questi esempi, come abbiamo già scritto nei giorni scorsi, sorgono numerosi interrogativi rispetto alle tariffe residenziali scontate dell’energia illegittimamente ottenute (non essendoci la residenza), su cui le Entrate sembrano sorvolare ma che, in caso di autodichiarazione per non pagare il canone, provocheranno inevitabilmente la richiesta di arretrati da parte delle società elettrica.

Ma non è questo il punto. La questione è che per chi deve evitare il rischio del doppio canone lo slittamento della scadenza non vale. «Il provvedimento delle Entrate», spiega il legale dell’Aduc, Emmanuela Bertucci, «non cambia i termini per l’invio delle dichiarazioni relative al quadro B del modulo. Quelle che riguardano chi ha un’utenza intestata ma non deve pagare il canone. In questo caso, per quanto ne sappiamo, potrebbero anche valere le vecchie date del 30 aprile e 10 maggio».
Possibile che l’Agenzia delle entrate, peraltro sostituendosi all’esecutivo, abbia deciso di impantanarsi in un groviglio regolamentare di tali proporzioni? Basta leggere il testo del Fisco per avere la conferma.  Il documento del 21 aprile va a modificare i punti 3.2 e 3.4 del precedente provvedimento del 24 marzo, introducendo la scadenza del 16 maggio. Il secondo punto riguarda le nuove utenze elettriche attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno. Anche in questo caso c’è un mistero. Se il termine è slittato, perché non includere anche le attivazioni di aprile nell’opzione?

Il punto 3.2 è invece quello relativo a due ipotesi prese in considerazione dal punto 1.1 del provvedimento (a e b), entrambe riferite alla «dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo». Insomma quando nessun componente della famiglia anagrafica ha una tv in casa, tranne quella (ipotesi b) per cui è stata presentata, occhio al linguaggio moderno e comprensibile, «denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento».
Il testo non è equivocabile: «In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1» va presentata entro il 16 maggio 2016.

E gli altri titolari di utenza? Questi si trovano alla lettera c) del punto 1.1, che il nuovo provvedimento assolutamente non menziona. Il bello è che rileggendo il vecchio testo si scopre che le date non ci sono neanche lì. In altre parole, la scadenza per la presentazione della dichiarazione per evitare il doppio canone semplicemente non esiste. L’unico passaggio in cui vengono citati i casi di famiglie anagrafiche con più utenze è il punto 3.5 in cui le Entrate si limitano a spiegare che «la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del punto 1.1 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione».

Per avere chiarimenti bisognerà aspettare necessariamente il decreto attuativo. L’attesa, però, rischia di essere lunga. Dopo la pioggia di rilievi arrivati dal Consiglio di Stato, che ha rimandato il testo al ministero dello Sviluppo, il governo si è limitato ad emanare una nota in cui si definisce l’apparecchio tv. Cosa ben differente dall’inserire la definizione nel decreto, come invece chiedeva Palazzo Spada. La saga, evidentemente, riserverà ancora sorprese.

© Libero