Nel caos giuridico-normativo creato dalle applicazioni concrete delle ultime riforme sul lavoro una cosa è certa: gli statali non si possono licenziare. Almeno non definitivamente. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11868 della Sezione Lavoro depositata ieri, ha infatti stabilito che il licenziamento del personale del pubblico impiego è disciplinato solo dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Ergo, se è illegittimo il lavoratore va reintegrato, senza alternative possibili.
La decisione, apparentemente rivolta al Jobs Act, riguarda nello specifico le modifiche introdotte dalla legge Fornero (la 92 del 2012). Ma tocca un nervo scoperto degli ultimi anni. Ovvero la diseguaglianza di trattamento tra dipendenti privati e lavoratori dello Stato. Sia le norme del governo Monti sia quelle del governo Renzi non hanno toccato la validità dell’articolo 18 per gli statali, ma da tempo si discute sulla opportunit di equiparare i due settori. La stessa Corte d’Appello di Roma, trattando il caso in discussione di un impiegato del ministero delle Infrastrutture che faceva il doppio lavoro, ma il cui licenziamento era stato viziato dalla violazione delle procedure di contestazione disciplinare, aveva riconosciuto 6 mesi di idennità risarcitoria, allargando la Fornero alla Pa. Un’estensione non legittima, secondo la Cassazione, che ha accolto il ricorso riportando disponendo un annullamento con rinvio.
La sentenza, accolta con gran soddisfazione dai sindacati, potrebbe mettere una pietra tombale sulla possibilità del governo di applicare il jobs act anche alla Pa. Un’operazione che un orientamento giurisprudenziale diverso avrebbe invece potuto favorire. «Per quel che riguarda il Jobs Act per noi era chiarissimo che valeva per i dipendenti privati e non riguardava il pubblico», ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, aggiungendo che anche «l’intenzione» del ministro della Pa, Marianna Madia, «è che l’articolo 18 rimanga per il lavoro pubblico».
La partita potrebbe non essere del tutto chiusa. La stessa Cassazione di recente aveva stabilito che nella Pa privatizzata (la maggior parte) la legge Fornero è applicabile a causa del «complesso apparato normativo che regola il settore, il quale rende applicabile ai pubblici dipendenti le principali norme dettate per il lavoro privato nell 'impresa, incluse eventuali novelle legislative». Vista la differenza di vedute, l’ultima parola spetterà probabilmente alle Sezioni Unite, che dovranno stabilire un indirizzo univoco. Nel frattempo, si rammarica Maurizio Sacconi la sentenza dimostra «che l’art. 18 continua a vivere e a dispiegare i suoi effetti negativi sulla produttività del lavoro».
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